Per contro, la via del reclamo sembra essere preclusa alla controparte, che non potrebbe dunque impugnare una decisione di concessione o di mancata revoca del gratuito patrocinio all’altra parte (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 1 ad art. 121). Particolare riflessione s’impone nondimeno se nel procedimento di concessione del gratuito patrocinio si inserisce una domanda di cauzione per le spese ripetibili ai sensi dell’art. 99 CPC (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 121). In un siffatto contesto la decisione sulla cauzione processuale è condizionata dall’esito di quella procedura (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC; Bühler in: