1. Oggetto d’impugnazione sono sia il dispositivo n. 1 della decisione 18 febbraio 2019, che pone l’attrice al beneficio del gratuito patrocinio, sia il dispositivo n. 2, che respinge l’istanza di cauzione della convenuta. 1.1 L’art. 121 CPC consente a chi postula il riconoscimento del gratuito patrocinio di impugnare mediante reclamo le decisioni che gli rifiutano o revocano totalmente o parzialmente tale beneficio. Per contro, la via del reclamo sembra essere preclusa alla controparte, che non potrebbe dunque impugnare una decisione di concessione o di mancata revoca del gratuito patrocinio all’altra parte (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.