A. CO 1, cittadina italiana con domicilio in Italia, è stata assunta alle dipendenze della RE 1 dal 18 marzo 2008 al 31 maggio 2008. Il contratto di durata determinata è stato poi ripetutamente prolungato, l’ultima volta fino al 31 maggio 2009, per infine proseguire sotto forma di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il 22 agosto 2016 RE 1 ha sciolto il rapporto di lavoro con effetto al 31 ottobre 2016 tramite disdetta consegnata a mano alla dipendente e, da subito, ha dispensato quest’ultima da ogni attività lavorativa. B. Ottenuta l’autorizzazione ad agire (inc. n. CM.2018.13), con petizione 4 luglio 2018 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr.