{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-07-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-22_2019-07-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128297&nX40_KEY=4921652&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9f3f3f0bdfac7ab6c3629df0d634e3c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.07.2019 13.2019.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Chi chiede la cauzione ha ruolo di controparte nella procedura di gratuito patrocinio, e quindi un interesse degno di protezione ad impugnarne la concessione parziale o integrale alla parte avversa se questo comporta la dispensa dalla prestazione della cauzione a suo favore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:17:56", "Checksum": "6a331bba468d2ab48cc0c1f2f74bd7a2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.07.2019 13.2019.22\nRegesto:\nChi chiede la cauzione ha ruolo di controparte nella procedura di gratuito patrocinio, e quindi un interesse degno di protezione ad impugnarne la concessione parziale o integrale alla parte avversa se questo comporta la dispensa dalla prestazione della cauzione a suo favore\n\n\nÈ considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).\n5. La reclamante rimprovera al Pretore di avere accertato in modo inesatto i fatti e, di conseguenza, applicato in modo errato gli art. 8 e 119 cpv. 2 CPC, in quanto aveva ritenuto l’attrice indigente nonostante non avesse affatto sostanziato e dimostrato la sua situazione finanziaria. Invano.\n5.1 Certo, sul fronte del reddito l’interessata ha allegato e comprovato con documenti il beneficio della sola rendita AI di fr. 107.– mensili, maturata in veste di ex dipendente operaia a tempo pieno con lo statuto di frontaliera presso la reclamante e riconosciutale quale assicurata residente all’estero (act. I ad n. 1; doc. Q: “deduzione IF cantone”; doc. C nell’inc. n. CM.2018.13). Nondimeno, questa è stata rapportata dal primo giudice ad un fabbisogno mensile minimo di fr. 716.60, di cui fr. 680.– di minimo esistenziale, fr. 26.60 per l’assicurazione auto e fr. 10.– di tassa di circolazione auto (decisione impugnata, pag. 3). Al riguardo egli si è dipartito da un minimo vitale per concubino di fr. 850.– diminuito del 20% a causa del minor costo della vita in Italia, dove appunto risiede e vive l’attrice. Ora, sulla cifra così calcolata la reclamante non spende una parola. E anche volendo considerare la capacità lavorativa residua del 40% dal 1° settembre 2016 in poi (doc. C nell’inc. n. CM.2018.13), a fronte di cui non risulta nemmeno manifestamente errata la spesa auto inserita nel suo fabbisogno, quantomeno a breve lo stato d’indigenza in capo all’attrice pare senz’altro verosimile.\n5.2 La reclamante evidenzia la singolarità della pretesa separazione dell’attrice dal proprio compagno, rimasta allo stadio di mera allegazione. Ma su questo punto il Pretore ha spiegato che la posizione del compagno era comunque irrilevante in virtù del legame di mero concubinato senza figli che lo legava all’attrice. Invero, anche laddove si considerasse la situazione finanziaria di entrambi, la conclusione pretorile non sarebbe diversa. In effetti il reddito complessivo di fr. 2'680.40 mensili (fr. 107.– e fr. 2'573.40 [attività dipendente svolta dal convivente in Italia a tempo pieno: doc. V e CC]) andrebbe allora ricondotto a un fabbisogno complessivo stimato di fr. 2'977.30 mensili (fr. 716.60 [sopra, consid. 6.1] e fr. 2'260.70 [fr. 680.– di minimo vitale per concubino sempre adeguato al minor costo della vita in Italia [comprensivo di elettricità, internet: doc. EE] e fr. 1'580.70 di altri costi personali del compagno [mutuo ipotecario, spese accessorie acqua e metano, spese mediche, auto, esclusa la posta relativa alla richiesta di un prestito per la polizza vita]: doc. EE). Una volta di più si giungerebbe ad una situazione di ammanco stimabile in fr. 296.90, a cui la capacità lavorativa residua del 40% dell’attrice difficilmente avrebbe potuto trasformare a breve in una situazione di eccedenza. Del resto, riguardo ad un siffatto scenario, la reclamante nemmeno propone argomenti concreti a sostegno delle proprie tesi."}