Sarà in effetti necessario che il Pretore aggiunto evada dapprima le domande di gratuito patrocinio di entrambe le parti. Rilevato che la moglie ha firmato personalmente la richiesta comune di divorzio, la contestuale domanda di gratuito patrocinio risulta validamente introdotta, e ciò a prescindere dalla capacità dell’avv. PA 1 di rappresentarla. A dipendenza dell’esito delle relative richieste, andrà, se del caso, riconsiderata l’assegnazione di un nuovo termine per l’anticipo spese. 7. Stante la situazione, le spese processuali sarebbero da porre a carico del patrocinatore in applicazione dell’art. 107 CPC. Egli sapeva di non poter rappresentare la moglie (sopra, consid.