Richiamati i suesposti motivi, il reclamo risulta inammissibile da ogni punto di vista. A prescindere da ciò, nel caso concreto e a futura memoria giova nondimeno evidenziare che - per quanto si detto (sopra, consid. 4) - il decorso infruttuoso del termine suppletorio assegnato con ordinanza 8 febbraio 2019 non può comportare (ancora) la non entrata in materia sulla domanda di divorzio e il conseguente stralcio della relativa causa. Sarà in effetti necessario che il Pretore aggiunto evada dapprima le domande di gratuito patrocinio di entrambe le parti.