4). Di ciò il marito non si può tuttavia prevalere, poiché il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”) sicché titolare è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge (Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 117 con riferimenti). Ne consegue che, per finire, in quanto presentato da RE 1 il reclamo è sprovvisto del necessario presupposto processuale dell’interesse degno di protezione a ricorrere. Una volta di più il gravame si rivela inammissibile. 6. Richiamati i suesposti motivi, il reclamo risulta inammissibile da ogni punto di vista.