Peraltro, sotto il profilo del preteso timore a che, qualora la controparte non dia seguito alle proprie incombenze, si concretizzi una decisione di non entrata in materia, il gravame del marito risulta quantomeno prematuro. Quale destinataria dell’obbligo di anticipo la moglie avrebbe per contro e senz’altro avuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione impugnata e al contestuale esame da parte del primo giudice della sua domanda di gratuito patrocinio (sopra, consid. 4).