Il reclamo chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare l’anticipo posto a carico di quest’ultima e decidere sulla domanda di gratuito patrocinio delle parti (reclamo, pag. 2). Ma proprio perché non è il marito a dover pagare l’anticipo (sopra, consid. 4), la richiesta - pur legittima che sia - che il Pretore aggiunto si determini sulla propria domanda di gratuito patrocinio non ha portata pratica ai fini del presente giudizio. Peraltro, sotto il profilo del preteso timore a che, qualora la controparte non dia seguito alle proprie incombenze, si concretizzi una decisione di non entrata in materia, il gravame del marito risulta quantomeno prematuro.