Ma invano. Certo, l’ingiunzione di pagamento è accompagnata dell’avvertenza che il mancato versamento dell’anticipo avrebbe comportato la non entrata in materia sulla domanda comune di divorzio e il conseguente carico delle relative spese alle parti (decisione impugnata, pag. 2). Tuttavia, egli non ne può dedurre un proprio e personale interesse degno di protezione a ricorrere contro una decisione che impone un obbligo di fare a carico di sua moglie. Il reclamo chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare l’anticipo posto a carico di quest’ultima e decidere sulla domanda di gratuito patrocinio delle parti (reclamo, pag. 2).