Difettando l’avv. PA 1 della capacità di postularne la modifica in sua rappresentanza, in quanto proposto a nome di RE 2 il reclamo è inammissibile per carenza del relativo presupposto processuale. 5.3 RE 1 si pretende toccato dall’obbligo di pagamento dell’anticipo di fr. 600.– di spese processuali a carico della moglie (decisione impugnata, pag. 1) poiché era evidente che la stessa non vi avrebbe mai potuto far fronte. Ma invano.