Stante il silenzio della moglie, il Pretore aggiunto ha ritenuto a ragione che la stessa intendeva procedere per atti propri e non con l’ausilio di un legale, tanto che dal 3 gennaio 2019 gli atti processuali sono stati inviati a lei personalmente, inclusa appunto la decisione impugnata 8 febbraio 2019. La moglie aveva senz’altro la capacità processuale di impugnare personalmente - foss’anche affidandosi ad un altro legale - quest’ultima decisione. Ma così non è stato. Difettando l’avv. PA 1 della capacità di postularne la modifica in sua rappresentanza, in quanto proposto a nome di RE 2 il reclamo è inammissibile per carenza del relativo presupposto processuale. 5.3