il Pretore aggiunto ha negato la facoltà all’avv. PA 1 di agire quale rappresentante di RE 2. A prescindere dai motivi addotti - che peraltro non possono certo dirsi privi di pertinenza - la questione non è stata oggetto di impugnativa e non può quindi essere ridiscussa in questa sede. Stante il silenzio della moglie, il Pretore aggiunto ha ritenuto a ragione che la stessa intendeva procedere per atti propri e non con l’ausilio di un legale, tanto che dal 3 gennaio 2019 gli atti processuali sono stati inviati a lei personalmente, inclusa appunto la decisione impugnata 8 febbraio 2019.