Egli agisce qui a nome e per conto dei suoi pretesi assistiti. E non è dato di vedere l’interesse degno di protezione dei reclamanti a porre in discussione un diritto che il legale rivendica in modo esplicito a titolo personale nell’unico intento di “schiarire le idee al Pretore Aggiunto sull’argomento”. La critica è pertanto inammissibile. 5.2 Comunque sia, con ordinanza 3 gennaio 2019 (sopra, consid. C), ribadita poi con successiva ordinanza 30 gennaio 2019 (sopra, consid. D), il Pretore aggiunto ha negato la facoltà all’avv. PA 1 di agire quale rappresentante di RE 2.