Secondo l’art. 119 cpv. 1 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere presentata prima o durante la pendenza della causa, ovvero prima o durante il termine per l’anticipo giusta l’art. 101 cpv. 1 CPC: nel primo caso il tribunale non può esigere alcun anticipo spese fintanto che non è stata presa una decisione sul gratuito patrocinio; nel secondo caso la richiesta di gratuito patrocinio sospende il termine impartito dal giudice per prestare l’anticipo e in caso di reiezione di questa richiesta, il giudice dovrà fissare un nuovo termine per eseguire quest’anticipazione o questo pagamento (DTF 138 III 163 consid.