, ed esula dal presente reclamo. Di modo che, a priori, ogni disquisizione al riguardo è inconferente, oltre che inammissibile. 4. In applicazione dell’art. 98 CPC il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale e totale delle spese processuali presumibili. Il beneficio del gratuito patrocinio costituisce un’eccezione a questo principio. Secondo l’art. 118 cpv. 1 lett. a e b CPC il gratuito patrocinio comprende (anche) l’esenzione totale o parziale (a dipendenza della situazione finanziaria del richiedente) dalle spese processuali e dalla loro anticipazione. Secondo l’art. 119 cpv.