Rimesso alla posta il 20 febbraio 2019 il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. 2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 2.1 In difetto del pagamento dell’anticipo spese di fr. 600.– chiesto con ordinanza 4 gennaio 2019, il Pretore aggiunto ha assegnato all’interessata un termine suppletorio di 10 giorni per porvi rimedio, con l’avvertenza di non entrata nel merito della domanda di divorzio in caso di mancato versamento. Il primo giudice ha inoltre annullato la prefissata udienza. 2.2