Considerando in diritto: 1. La decisione in materia di anticipazione delle spese costituisce una disposizione ordinatoria processuale che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta ai reclamanti in data 11 febbraio 2019 (estratti “tracciamento degli invii” del 25 febbraio 2019). Rimesso alla posta il 20 febbraio 2019 il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.