{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-07-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-17_2019-07-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128465&nX40_KEY=4921658&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "162ba849c20a10bedd99bfb6347e6a27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.07.2019 13.2019.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo in materia di anticipo delle spese processuali. 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Inammissibile per carenza del presupposto processuale di valida rappresentanza in quanto proposto dal destinatario dell'anticipo, rispettivamente per mancanza dell'interesse degno di protezione a ricorrere in quanto proposto dalla controparte\n\n\n5.3 RE 1 si pretende toccato dall’obbligo di pagamento dell’anticipo di fr. 600.– di spese processuali a carico della moglie (decisione impugnata, pag. 1) poiché era evidente che la stessa non vi avrebbe mai potuto far fronte. Ma invano. Certo, l’ingiunzione di pagamento è accompagnata dell’avvertenza che il mancato versamento dell’anticipo avrebbe comportato la non entrata in materia sulla domanda comune di divorzio e il conseguente carico delle relative spese alle parti (decisione impugnata, pag. 2). Tuttavia, egli non ne può dedurre un proprio e personale interesse degno di protezione a ricorrere contro una decisione che impone un obbligo di fare a carico di sua moglie. Il reclamo chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare l’anticipo posto a carico di quest’ultima e decidere sulla domanda di gratuito patrocinio delle parti (reclamo, pag. 2). Ma proprio perché non è il marito a dover pagare l’anticipo (sopra, consid. 4), la richiesta - pur legittima che sia - che il Pretore aggiunto si determini sulla propria domanda di gratuito patrocinio non ha portata pratica ai fini del presente giudizio. Peraltro, sotto il profilo del preteso timore a che, qualora la controparte non dia seguito alle proprie incombenze, si concretizzi una decisione di non entrata in materia, il gravame del marito risulta quantomeno prematuro. Quale destinataria dell’obbligo di anticipo la moglie avrebbe per contro e senz’altro avuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione impugnata e al contestuale esame da parte del primo giudice della sua domanda di gratuito patrocinio (sopra, consid. 4). Di ciò il marito non si può tuttavia prevalere, poiché il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”) sicché titolare è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge (Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 117 con riferimenti). Ne consegue che, per finire, in quanto presentato da RE 1 il reclamo è sprovvisto del necessario presupposto processuale dell’interesse degno di protezione a ricorrere. Una volta di più il gravame si rivela inammissibile.\n6. Richiamati i suesposti motivi, il reclamo risulta inammissibile da ogni punto di vista. A prescindere da ciò, nel caso concreto e a futura memoria giova nondimeno evidenziare che - per quanto si detto (sopra, consid. 4) - il decorso infruttuoso del termine suppletorio assegnato con ordinanza 8 febbraio 2019 non può comportare (ancora) la non entrata in materia sulla domanda di divorzio e il conseguente stralcio della relativa causa. Sarà in effetti necessario che il Pretore aggiunto evada dapprima le domande di gratuito patrocinio di entrambe le parti. Rilevato che la moglie ha firmato personalmente la richiesta comune di divorzio, la contestuale domanda di gratuito patrocinio risulta validamente introdotta, e ciò a prescindere dalla capacità dell’avv. PA 1 di rappresentarla. A dipendenza dell’esito delle relative richieste, andrà, se del caso, riconsiderata l’assegnazione di un nuovo termine per l’anticipo spese.\n7. Stante la situazione, le spese processuali sarebbero da porre a carico del patrocinatore in applicazione dell’art. 107 CPC. Egli sapeva di non poter rappresentare la moglie (sopra, consid. 5.2) ed era altresì palese che il marito non aveva un interesse degno di protezione a proporre reclamo (sopra, consid. 5.3). Eccezionalmente si prescinde comunque dal prelevarne.\n8. Alla stregua del suo reclamo, risulta inammissibile la domanda di gratuito patrocinio della moglie presentata dal legale sprovvisto della capacità di postulare a suo nome e per suo conto. A fronte di un reclamo privo di un interesse degno di protezione a ricorrere e che sin dall’inizio non presentava probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC), la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 va invece respinta indipendentemente dalla sua indigenza (art. 117 lett. a CPC).\n9. Il reclamo, stante il giudizio di manifesta inammissibilità, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 20 febbraio 2019 di RE 1 è inammissibile.\n2. La domanda 20 febbraio 2019 di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.\n3. Il reclamo 20 febbraio 2019 di RE 2 è inammissibile.\n4. La domanda 20 febbraio 2019 di RE 2 è inammissibile.\n5. Non si prelevano spese.\n6. Notificazione (unitamente al reclamo 20 febbraio 2019 alla controparte):\n|\n|\n– ; – . |\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}