{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-07-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-17_2019-07-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128465&nX40_KEY=4921658&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "162ba849c20a10bedd99bfb6347e6a27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.07.2019 13.2019.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo in materia di anticipo delle spese processuali. 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Inammissibile per carenza del presupposto processuale di valida rappresentanza in quanto proposto dal destinatario dell'anticipo, rispettivamente per mancanza dell'interesse degno di protezione a ricorrere in quanto proposto dalla controparte\n\n\n2.1 In difetto del pagamento dell’anticipo spese di fr. 600.– chiesto con ordinanza 4 gennaio 2019, il Pretore aggiunto ha assegnato all’interessata un termine suppletorio di 10 giorni per porvi rimedio, con l’avvertenza di non entrata nel merito della domanda di divorzio in caso di mancato versamento. Il primo giudice ha inoltre annullato la prefissata udienza.\n2.2 Il reclamo invoca i motivi di ricusazione, il diritto dell’avv. PA 1 di rappresentare entrambe le parti, il diritto dei reclamanti al gratuito patrocinio per il reclamo e il bisogno di celerità e urgenza per permettere al marito di accedere alla pubblica assistenza. Censura la lesione dei diritti procedurali e costituzionali della moglie vista l’oggettiva impossibilità di pagare l’anticipo. Il diritto all’assistenza giudiziaria includendo quello di stare in giudizio senza riguardo ai propri mezzi finanziari, un suo mancato pagamento si traduce anche in rinuncia imposta al marito alla domanda comune di divorzio nonostante il consenso totale della moglie, precludendogli quindi l’accesso alla giustizia.\n3. Ora, giova qui premettere che la questione della ricusazione del Pretore aggiunto è oggetto della contestuale istanza presentata in data 20 febbraio 2019 (sopra, consid. G), ed esula dal presente reclamo. Di modo che, a priori, ogni disquisizione al riguardo è inconferente, oltre che inammissibile.\n4. In applicazione dell’art. 98 CPC il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale e totale delle spese processuali presumibili. Il beneficio del gratuito patrocinio costituisce un’eccezione a questo principio. Secondo l’art. 118 cpv. 1 lett. a e b CPC il gratuito patrocinio comprende (anche) l’esenzione totale o parziale (a dipendenza della situazione finanziaria del richiedente) dalle spese processuali e dalla loro anticipazione. Secondo l’art. 119 cpv. 1 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere presentata prima o durante la pendenza della causa, ovvero prima o durante il termine per l’anticipo giusta l’art. 101 cpv. 1 CPC: nel primo caso il tribunale non può esigere alcun anticipo spese fintanto che non è stata presa una decisione sul gratuito patrocinio; nel secondo caso la richiesta di gratuito patrocinio sospende il termine impartito dal giudice per prestare l’anticipo e in caso di reiezione di questa richiesta, il giudice dovrà fissare un nuovo termine per eseguire quest’anticipazione o questo pagamento (DTF 138 III 163 consid. 4.2).\n5. Giusta l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, che egli deve verificare d’ufficio (art. 60 CPC). Rientrano fra questi l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), principio valido anche per i rimedi di diritto sicché anche il reclamante/appellante deve avere un interesse degno di protezione ad impugnare una decisione (Trezzini, op. cit., n. 17 ad art. 59 con rinvio; Zingg, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 24 ad art. 59), e la capacità processuale delle parti (art. 59 cpv. 2 lett. C CPC) e di postulare tramite un rappresentante legale (Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 67 [versione ebook al 1° febbraio 2019 n. 16 ad art. 67]).\n5.1 Per quanto attiene il mandato di rappresentanza legale, è anzitutto vano il tentativo dell’avv. PA 1 di sfruttare il reclamo in esame per riproporre in veste di “scrivente […] in questa sede il suo diritto a patrocinare ambedue le parti, non essendovi alcun conflitto di interesse, perseguendo ambedue i coniugi gli stessi obiettivi”, con argomentazioni dedotte dall’art. LLCA, segnatamente art. 12 e 13 della medesima. Egli agisce qui a nome e per conto dei suoi pretesi assistiti. E non è dato di vedere l’interesse degno di protezione dei reclamanti a porre in discussione un diritto che il legale rivendica in modo esplicito a titolo personale nell’unico intento di “schiarire le idee al Pretore Aggiunto sull’argomento”. La critica è pertanto inammissibile.\n5.2 Comunque sia, con ordinanza 3 gennaio 2019 (sopra, consid. C), ribadita poi con successiva ordinanza 30 gennaio 2019 (sopra, consid. D), il Pretore aggiunto ha negato la facoltà all’avv. PA 1 di agire quale rappresentante di RE 2. A prescindere dai motivi addotti - che peraltro non possono certo dirsi privi di pertinenza - la questione non è stata oggetto di impugnativa e non può quindi essere ridiscussa in questa sede. Stante il silenzio della moglie, il Pretore aggiunto ha ritenuto a ragione che la stessa intendeva procedere per atti propri e non con l’ausilio di un legale, tanto che dal 3 gennaio 2019 gli atti processuali sono stati inviati a lei personalmente, inclusa appunto la decisione impugnata 8 febbraio 2019. La moglie aveva senz’altro la capacità processuale di impugnare personalmente - foss’anche affidandosi ad un altro legale - quest’ultima decisione. Ma così non è stato. Difettando l’avv. PA 1 della capacità di postularne la modifica in sua rappresentanza, in quanto proposto a nome di RE 2 il reclamo è inammissibile per carenza del relativo presupposto processuale."}