{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-07-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-17_2019-07-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128465&nX40_KEY=4921658&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "162ba849c20a10bedd99bfb6347e6a27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.07.2019 13.2019.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo in materia di anticipo delle spese processuali. 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Inammissibile per carenza del presupposto processuale di valida rappresentanza in quanto proposto dal destinatario dell'anticipo, rispettivamente per mancanza dell'interesse degno di protezione a ricorrere in quanto proposto dalla controparte\n\ne\nRE 1 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 20 febbraio 2019 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 8 febbraio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha assegnato a RE 2un termine suppletorio per versare l’anticipo delle spese processuali;\nritenuto\nin fatto: A. RE 2, (1967) e RE 1 (1962) si sono uniti in matrimonio il 30 giugno 1990 a __________. Dalla loro unione sono nati i figli V__________ (1990) e D__________ (1993), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.\nCon istanza di adozione di misure a protezione dell’unione coniugale 19 ottobre 2016 RE 2, rappresentata dall’avv. __________, ha chiesto l’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale, e meglio l’autorizzazione dei coniugi a vivere separati e l’assegnazione a lei dell’appartamento coniugale. Quali misure a tutela della personalità ha poi chiesto che fosse fatto divieto al marito di rientrare al domicilio coniugale, di avvicinarsi alla moglie in un raggio inferiore a 200 metri o di importunarla in altro modo. Ha altresì chiesto una provisio ad litem di fr. 5'000.- a carico del marito e, in subordine, di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.\nCon decisione supercautelare 20 ottobre 2016 il Pretore ha accolto la domanda limitatamente alle misure di protezione della personalità ed ha convocato le parti.\nCon scritto 21 ottobre 2016 l’avv. PA 1 si è legittimato quale rappresentante di RE 1, postulando il beneficio del gratuito patrocinio per il medesimo.\nA seguito del ritiro dell’istanza da parte della moglie, l’istanza è stata stralciata dai ruoli con decreto 3 febbraio 2017.\nNel corso del mese di giugno 2018 i coniugi si sono poi separati, la moglie lasciando il domicilio coniugale di __________ per trasferirsi a __________.\nB. In data 8 novembre 2018 RE 2e RE 1, congiuntamente rappresentati dall’avv. PA 1, hanno introdotto una domanda di divorzio comune con accordo completo innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano. Oltre al riconoscimento del gratuito patrocinio inclusi i costi di rappresentanza legale dell’avv. PA 1, essi hanno postulato l’autorizzazione a vivere separati già in via cautelare. Nel merito hanno poi chiesto di sciogliere per divorzio il loro matrimonio e di omologare la relativa convenzione 7 novembre 2018 (doc. T) sulle conseguenze accessorie.\nC. Il 9 novembre 2018 le parti sono state invitate a trasmettere alcuni documenti e citate per l’audizione dei coniugi e il contraddittorio. Il 15 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha ulteriormente integrato la richiesta di invio di documenti.\nCon decisione 3 gennaio 2019, rilevato che l’avv. PA 1 non poteva rappresentare la moglie in quanto già patrocinatore del marito in una precedente vertenza a tutela dell’unione coniugale, il Pretore aggiunto ha invitato RE 2 a comunicare se intendeva avvalersi di un altro legale, equiparando il suo silenzio alla volontà di procedere con atti propri. Nel contempo ha posticipato l’udienza.\nD. Il 4 gennaio 2019 il Pretore aggiunto ha sollecitato l’invio di documenti mancanti e, poiché la moglie sembrava in grado di far fronte alle spese di procedura, le ha assegnato un termine di 20 giorni per anticipare fr. 600.– di spese processuali.\nL’avv. PA 1 ha trasmesso i documenti e, in via supercautelare, il 28 gennaio 2019 ha rinnovato la domanda di autorizzazione a vivere separati, così da consentire al marito di accedere all’assistenza pubblica cantonale. Il 30 gennaio 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta, ribadito al legale di non potere agire per la moglie e confermato la già prefissata citazione per l’audizione dei coniugi e il contraddittorio cautelare.\nE. Scaduto infruttuoso il termine per il versamento dell’anticipo delle spese processuali, con ordinanza 8 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha fissato alla moglie un termine suppletorio di 10 giorni per procedervi, con l’avvertenza che in caso di decorrenza infruttuosa non sarebbe entrato nel merito della domanda di divorzio.\nF. Con reclamo 20 febbraio 2019 RE 1 e RE 2, rappresentati dall’avv. PA 1, chiedono ora di annullare la predetta ordinanza e di rinviare l’incarto per decidere sulle domande di gratuito patrocinio, citare le parti per la discussione cautelare e di merito, porre le spese processuali a carico dello Stato e riconoscere loro un’indennità di fr. 800.– per ripetibili. Anche per il reclamo postulano il gratuito patrocinio inclusa l’assistenza legale dell’avv. PA 1.\nG. Nel contempo i reclamanti hanno chiesto la ricusazione del Pretore aggiunto, che questi ha contestato sospendendo la trattazione della domanda di divorzio e i relativi incidenti cautelari.\nConsiderando\nin diritto: 1. La decisione in materia di anticipazione delle spese costituisce una disposizione ordinatoria processuale che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nNel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta ai reclamanti in data 11 febbraio 2019 (estratti “tracciamento degli invii” del 25 febbraio 2019). Rimesso alla posta il 20 febbraio 2019 il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.\n2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b)."}