La questione non necessita pertanto ulteriori approfondimenti. Altrettanto dicasi laddove la reclamante sostiene che la sospensione dell'esecutività andava se del caso proposta quale provvedimento cautelare nell'ambito della contestuale causa di merito avviata dal convenuto e tesa a vedersi riconoscere il diritto di sporgenza. Sprovvisto di pertinenza, una volta di più il reclamo va respinto. 6. Le spese processuali dell'odierno giudizio, fissate in fr. 500.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili il gravame non essendo stato notificato al convenuto. 7.