Invero la reclamante focalizza le sue doglianze sull'applicazione dell'art. 341 CPC, intravedendo in tale norma i motivi all'origine della sospensione della procedura di esecuzione pronunciata dal Pretore e riferibile alla decisione 2 ottobre 2017 (reclamo, pag. 1 n. 12, pag. 2 n. 15). Ma anche al riguardo la critica cade nel vuoto. In effetti basti qui evidenziare che, diversamente da quanto si è ricordato (sopra, consid. 3.1), nel caso concreto la decisione 2 ottobre 2017 non era né direttamente esecutiva né è (ancora) stata dichiarata esecutiva dal Pretore in applicazione dell'art. 341 CPC. La questione non necessita pertanto ulteriori approfondimenti.