Tutto ciò considerato, alla luce delle circostanze concrete, non emergono così motivi oggettivi a sostegno della censura sollevata dalla reclamante. Di conseguenza, non ravvisandosi elementi che consentano di intravedere nella decisione del Pretore un'errata applicazione dell'art. 126 CPC, rispettivamente un manifestamente errato accertamento dei fatti, il gravame va respinto in quanto infondato. 5. Invero la reclamante focalizza le sue doglianze sull'applicazione dell'art. 341 CPC, intravedendo in tale norma i motivi all'origine della sospensione della procedura di esecuzione pronunciata dal Pretore e riferibile alla decisione 2 ottobre 2017 (reclamo, pag. 1 n. 12, pag. 2 n. 15).