E in proposito la reclamante non lascia intendere che questa fase sia già stata superata. Allo stato attuale tale timore non consente di ritenere che, alla luce delle altre motivazioni addotte dal Pretore (sopra, consid. 4.1) e non contestate dalla reclamante, la decisione impugnata sia in qualche modo costitutiva di una lesione del principio di celerità (cfr. anche decisione del Tribunale federale 4A_409/2015 del 2 dicembre 2015 consid. 4, 5A_246/2018 dell'11 luglio 2018 consid. 2.2.2 e 2.2.3). 4.3 Tutto ciò considerato, alla luce delle circostanze concrete, non emergono così motivi oggettivi a sostegno della censura sollevata dalla reclamante.