Non potendo allo stato attuale prognosticare l'esito di quest'ultima causa, anche per questo risultava opportuno sospendere la procedura di esecuzione perlomeno nell'attesa dei relativi primi atti istruttori (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo). 4.2 La reclamante neppure contesta gli argomenti addotti dal Pretore, limitandosi a esprimere il suo timore a che il procedimento di merito si protragga ad oltranza procrastinando conseguentemente l'esecutività della decisione 2 ottobre 2017.