È pacifico che il Pretore ha disposto la sospensione della procedura di esecuzione in applicazione dell'art. 126 CPC e che l'ha sin dall'inizio intesa come tale (act. V: ordinanza 8 agosto 2018 di assegnazione del termine di 10 giorni all'istante per osservazioni). In quest'ottica, egli ha ritenuto opportuno sospendere la vertenza poiché la decisione sull'esecuzione dipende dall'esito della procedura ex art. 674 cpv.