, n. 2 ad art. 126). 3.1 Diversamente, la sospensione dell'esecuzione in applicazione degli art. 337 cpv. 2 CPC diventa attuale a fronte di una decisione di merito giĆ  provvista di misure di esecuzione (esecuzione diretta), rispettivamente, nel contesto dell'art. 341 CPC, dopo che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato esecutiva la decisione sottopostagli (esecuzione indiretta) (Droese, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 28 ad art. 337 e n. 2 ad art. 341; Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 341; Rohner/Mohs, Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 15 e nota 32 ad art. 337; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 341; Kellerhals, in: