Poiché l'opera aveva oltre 30 anni, le modalità di demolizione non erano scontate e il suo ripristino avrebbe comportato l'avvio di ulteriori procedure giudiziarie, ha ritenuto un interesse preponderante del convenuto a mantenere in via provvisoria l'opera sporgente. 2.2 La reclamante sostiene che la sospensione andava semmai chiesta, quale misura cautelare, nella parallela azione di merito sul diritto di sporgenza. Invoca il principio ne bis in idem, contestando che il convenuto fosse legittimato a rivendicare un siffatto diritto di sporgenza, in quanto il convenuto nulla aveva richiesto nella causa sfociata nella decisione 2 ottobre 2017.