a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 2.1 Il Pretore ha ritenuto che l'esecutività della decisione 2 ottobre 2017 non era di per sé inficiata dalla causa di riconoscimento di un diritto di sporgenza ai sensi dell'art. 674 cpv. 3 CC. Ha nondimeno ritenuto opportuno sospendere la procedura di esecuzione in quanto la demolizione sarebbe venuta meno se il diritto di sporgenza fosse stato riconosciuto. Poiché l'opera aveva oltre 30 anni, le modalità di demolizione non erano scontate e il suo ripristino avrebbe comportato l'avvio di ulteriori procedure giudiziarie, ha ritenuto un interesse preponderante del convenuto a mantenere in via provvisoria l'opera sporgente.