G. Con reclamo 11 febbraio 2019 RE 1 chiede la riforma della decisione menzionata nel senso di accogliere la sua domanda di esecuzione 22 giugno 2018. In via subordinata propone il rinvio degli atti al Pretore affinché riattivi la procedura e decida ai sensi dei considerandi. Il convenuto non è stato invitato a formulare osservazioni. Considerando in diritto: 1. La decisione di sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) costituisce una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 124 CPC. In applicazione dell'art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett.