n. CM.2018.93). In via subordinata ne ha postulato il parziale accoglimento, ovvero limitatamente alla dichiarazione di esecutività del dispositivo e alla comminatoria penale ex art. 292 CPS. D. Il Pretore ha considerato le osservazioni in questione quale richiesta di sospensione della procedura di esecuzione e ha pertanto invitato RE 1 a pronunciarsi al riguardo. Con scritto 29 agosto 2018 l'interessata si è opposta alla sospensione adducendo che la decisione da eseguire era passata in giudicato e i motivi addotti dal convenuto non erano quelli previsti dall'art. 341 cpv.