{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-04-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-14_2019-04-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=127629&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "599e382f593da60771a25725b7961061"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 29.04.2019 13.2019.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sospensione di un procedimento di esecuzione di decisione. 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Allo stato attuale tale timore non consente di ritenere che, alla luce delle altre motivazioni addotte dal Pretore (sopra, consid. 4.1) e non contestate dalla reclamante, la decisione impugnata sia in qualche modo costitutiva di una lesione del principio di celerità (cfr. anche decisione del Tribunale federale 4A_409/2015 del 2 dicembre 2015 consid. 4, 5A_246/2018 dell'11 luglio 2018 consid. 2.2.2 e 2.2.3).\n4.3 Tutto ciò considerato, alla luce delle circostanze concrete, non emergono così motivi oggettivi a sostegno della censura sollevata dalla reclamante. Di conseguenza, non ravvisandosi elementi che consentano di intravedere nella decisione del Pretore un'errata applicazione dell'art. 126 CPC, rispettivamente un manifestamente errato accertamento dei fatti, il gravame va respinto in quanto infondato.\n5. Invero la reclamante focalizza le sue doglianze sull'applicazione dell'art. 341 CPC, intravedendo in tale norma i motivi all'origine della sospensione della procedura di esecuzione pronunciata dal Pretore e riferibile alla decisione 2 ottobre 2017 (reclamo, pag. 1 n. 12, pag. 2 n. 15). Ma anche al riguardo la critica cade nel vuoto. In effetti basti qui evidenziare che, diversamente da quanto si è ricordato (sopra, consid. 3.1), nel caso concreto la decisione 2 ottobre 2017 non era né direttamente esecutiva né è (ancora) stata dichiarata esecutiva dal Pretore in applicazione dell'art. 341 CPC. La questione non necessita pertanto ulteriori approfondimenti. Altrettanto dicasi laddove la reclamante sostiene che la sospensione dell'esecutività andava se del caso proposta quale provvedimento cautelare nell'ambito della contestuale causa di merito avviata dal convenuto e tesa a vedersi riconoscere il diritto di sporgenza. Sprovvisto di pertinenza, una volta di più il reclamo va respinto.\n6. Le spese processuali dell'odierno giudizio, fissate in fr. 500.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili il gravame non essendo stato notificato al convenuto.\n7. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 11 febbraio 2019 di RE 1 è respinto.\n2. Le spese processuali di fr. 500.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione (unitamente al reclamo 11 febbraio 2019 alla controparte):\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}