{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-04-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-14_2019-04-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=127629&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "599e382f593da60771a25725b7961061"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 29.04.2019 13.2019.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sospensione di un procedimento di esecuzione di decisione. 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Giusta l'art. 126 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d'opportunità lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso allorquando la decisione dipende dall'esito di un altro procedimento (cpv. 1 seconda frase). Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, soccombere in favore del principio di celerità della causa in corso (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerische ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 6 ad art. 126). Deve esserci un motivo oggettivo da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti e che deve prevalere sull'imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L'esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126). Il meccanismo della sospensione ai sensi dell'art. 126 CPC è applicabile a ogni tipo di procedura, anche in una procedura semplice e veloce quale è la procedura sommaria (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 126).\n3.1 Diversamente, la sospensione dell'esecuzione in applicazione degli art. 337 cpv. 2 CPC diventa attuale a fronte di una decisione di merito già provvista di misure di esecuzione (esecuzione diretta), rispettivamente, nel contesto dell'art. 341 CPC, dopo che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato esecutiva la decisione sottopostagli (esecuzione indiretta) (Droese, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 28 ad art. 337 e n. 2 ad art. 341; Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 341; Rohner/Mohs, Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 15 e nota 32 ad art. 337; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 341; Kellerhals, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 51 ad art. 341).\n4. La reclamante contesta la sospensione sostenendo che vi osta il principio di celerità: visti i tempi processuali, se al convenuto non dovesse essere riconosciuto alcun diritto di sporgenza, trascorrerebbero ancora lunghi mesi prima di giungere alla dichiarazione di esecutività della decisione 2 ottobre 2017 cresciuta in giudicato (reclamo, pag. 2 n. 14). Ma invano.\n4.1 È pacifico che il Pretore ha disposto la sospensione della procedura di esecuzione in applicazione dell'art. 126 CPC e che l'ha sin dall'inizio intesa come tale (act. V: ordinanza 8 agosto 2018 di assegnazione del termine di 10 giorni all'istante per osservazioni). In quest'ottica, egli ha ritenuto opportuno sospendere la vertenza poiché la decisione sull'esecuzione dipende dall'esito della procedura ex art. 674 cpv. 2 CC. In caso di riconoscimento di un diritto di sporgenza al convenuto sarebbe venuto meno l'obbligo di demolizione del manufatto, ciò considerato che si trattava di un tema che non era stato oggetto della decisione 2 ottobre 2017 - la cui esecuzione non ostava al suo riconoscimento - e che il convenuto non aveva perso il diritto di chiederlo nell'ambito di una procedura separata. Ricordato poi il principio di celerità, il Pretore ha nondimeno individuato un interesse preponderante del convenuto a mantenere un'opera esistente da oltre 30 anni, la cui demolizione presentava problemi tecnici e il cui ripristino avrebbe dato luogo a ulteriori vertenze giudiziarie. L'istante sarebbe poi stata indennizzata e non avrebbe subìto pregiudizio se il diritto di sporgenza fosse stato riconosciuto. Non potendo allo stato attuale prognosticare l'esito di quest'ultima causa, anche per questo risultava opportuno sospendere la procedura di esecuzione perlomeno nell'attesa dei relativi primi atti istruttori (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo)."}