{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-04-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-14_2019-04-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=127629&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "599e382f593da60771a25725b7961061"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 29.04.2019 13.2019.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sospensione di un procedimento di esecuzione di decisione. Reclamo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:59:12", "Checksum": "17fd2d5dff8808863ad20fde6c9c56dc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 29.04.2019 13.2019.14\nRegesto:\nSospensione di un procedimento di esecuzione di decisione. Reclamo\n\n|\n|\n|\n||||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice: |\nWalser, presidente, |\n||||\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli\n|\nsedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2018.540 (esecuzione di decisione, art. 338 segg. CPC) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con domanda 22 giugno 2018 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 11 febbraio 2019 di RE 1 contro la decisione 29 gennaio 2019 con la quale il Pretore ha sospeso la procedura di esecuzione;\nritenuto\nin fatto: A. Con decisione 2 ottobre 2017 la prima Camera civile del Tribunale d'appello (inc. n. 11.2015.115), chiamata a determinarsi su un appello presentato da RE 1, __________ e __________ (rispettivamente usufruttuaria la prima e comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno gli altri, della particella n. __________ RFD di __________) ha - fra l'altro - ordinato “a CO 1 di eliminare il corpo sporgente dell'edificio posto sulla sua particella n. __________ RFD di __________, che sconfina sulla particella n. __________, riportando lo stabile entro i confini del suo proprio fondo”. Il 12 aprile 2018 il Tribunale federale ha respinto, per quanto ammissibile, il relativo ricorso in materia civile di CO 1.\nB. Con domanda 22 giugno 2018 RE 1, diventata nel frattempo unica proprietaria della particella n. __________, ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna l'esecuzione del citato dispositivo in applicazione degli art. 338 segg. CPC, con l'obbligo di presentare entro 45 giorni dalla relativa crescita in giudicato una domanda edilizia corredata da un progetto di demolizione sottoscritto da un ingegnere civile, di iniziare i lavori entro 2 mesi dalla crescita in giudicato della relativa licenza edilizia, in ogni caso nelle stagioni di autunno e inverno, e la pronuncia della comminatoria penale giusta l'art. 292 CPS.\nC. Con osservazioni 7 agosto 2018 CO 1 ha chiesto di respingere la domanda di esecuzione, in quanto il 3 agosto 2018 aveva dato avvio alla procedura di conciliazione per l'ottenimento di una servitù di sporgenza ai sensi dell'art. 674 cpv. 3 CC (inc. n. CM.2018.93). In via subordinata ne ha postulato il parziale accoglimento, ovvero limitatamente alla dichiarazione di esecutività del dispositivo e alla comminatoria penale ex art. 292 CPS.\nD. Il Pretore ha considerato le osservazioni in questione quale richiesta di sospensione della procedura di esecuzione e ha pertanto invitato RE 1 a pronunciarsi al riguardo. Con scritto 29 agosto 2018 l'interessata si è opposta alla sospensione adducendo che la decisione da eseguire era passata in giudicato e i motivi addotti dal convenuto non erano quelli previsti dall'art. 341 cpv. 3 CPC.\nE. Previo accordo delle parti e nell'ottica di una possibile transazione extragiudiziaria, il 10 ottobre 2018 il Pretore ha sospeso sia la procedura di esecuzione sia la parallela procedura di conciliazione. Il 21 dicembre 2018 RE 1 ha chiesto di riattivare la procedura di esecuzione e il successivo 28 gennaio 2019 ha sollecitato al Pretore la decisione di esecuzione.\nF. Con decisione 29 gennaio 2019 il Pretore ha disposto per motivi di opportunità la sospensione ai sensi dell'art. 126 CPC della procedura di esecuzione, ciò in considerazione della pendenza della causa promossa dal convenuto in applicazione dell'art. 674 CC.\nG. Con reclamo 11 febbraio 2019 RE 1 chiede la riforma della decisione menzionata nel senso di accogliere la sua domanda di esecuzione 22 giugno 2018. In via subordinata propone il rinvio degli atti al Pretore affinché riattivi la procedura e decida ai sensi dei considerandi.\nIl convenuto non è stato invitato a formulare osservazioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. La decisione di sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) costituisce una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 124 CPC. In applicazione dell'art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.\nLa decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il giorno 31 gennaio 2019 (estratto “Tracciamento degli invii” 14 febbraio 2019 e doc. B al reclamo). Sicché, rimesso alla posta il giorno 11 febbraio 2019, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.\n2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\n2.1 Il Pretore ha ritenuto che l'esecutività della decisione 2 ottobre 2017 non era di per sé inficiata dalla causa di riconoscimento di un diritto di sporgenza ai sensi dell'art. 674 cpv. 3 CC. Ha nondimeno ritenuto opportuno sospendere la procedura di esecuzione in quanto la demolizione sarebbe venuta meno se il diritto di sporgenza fosse stato riconosciuto. Poiché l'opera aveva oltre 30 anni, le modalità di demolizione non erano scontate e il suo ripristino avrebbe comportato l'avvio di ulteriori procedure giudiziarie, ha ritenuto un interesse preponderante del convenuto a mantenere in via provvisoria l'opera sporgente."}