a CPC, di limitare gli accertamenti alla questione relativa all'errore medico, ipotesi questa condivisa dalla parte convenuta, ciò considerato che, a dipendenza dell'esito in punto alla responsabilità medica, la trattazione degli altri punti litigiosi - ovvero del danno e del nesso causale – potrebbe diventare superflua. Il Pretore, con disposizione ordinatoria processuale 28 gennaio 2019, ha in seguito limitato la replica alla “questione della responsabilità medica, ovvero della violazione dell'obbligo di diligenza e dunque delle regole dell'arte medica”, trattandosi di un tema che ambedue le parti hanno voluto preventivamente risolvere.