Altra questione è sapere se il presupposto di probabilità di esito favorevole della causa sia dato in relazione alle pretese economiche avanzate dalla reclamante, circostanza che il Pretore ha appunto escluso in quanto nulla è stato spiegato circa le modalità di calcolo della pretesa per torto morale e per quella relativa alle spese dell'avvocato. La reclamante sostiene al proposito che la decisione sul gratuito patrocinio è indipendente dal valore di causa e adduce di avere comunque fornito sufficiente spiegazione riguardo alla relativa quantificazione e che, in ogni caso, proprio per economia processuale la causa era stata preliminarmente limitata alla questione della responsabilità