D. Con reclamo 8 febbraio 2019 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza legale dell'avv. PA 1. La reclamante postula analogo beneficio in questa sede. Il reclamo non è stato notificato alla controparte, che davanti al Pretore ha nondimeno eccepito l'assenza di probabilità di successo della causa in esame. Considerando in diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG).