{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-03-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-12_2019-03-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128263&nX40_KEY=4921645&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6409f1c644fcd0c7fae36230fe9a3a5d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.03.2019 13.2019.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diniego di gratuito patrocinio. 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Altra questione è sapere se il presupposto di probabilità di esito favorevole della causa sia dato in relazione alle pretese economiche avanzate dalla reclamante, circostanza che il Pretore ha appunto escluso in quanto nulla è stato spiegato circa le modalità di calcolo della pretesa per torto morale e per quella relativa alle spese dell'avvocato. La reclamante sostiene al proposito che la decisione sul gratuito patrocinio è indipendente dal valore di causa e adduce di avere comunque fornito sufficiente spiegazione riguardo alla relativa quantificazione e che, in ogni caso, proprio per economia processuale la causa era stata preliminarmente limitata alla questione della responsabilità medica.\n6.1 Con l'azione di cui trattasi la reclamante ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di un risarcimento di fr. 158'416.–di cui fr. 36'816.– per danno da economia domestica, fr. 100'000.– per torto morale e fr. 20'000.– per spese d'intervento d'avvocato (act. I, pag. 9 segg.). Formulata in questi termini la domanda può senz'altro e a prima vista dirsi manifestamente esagerata per quanto attiene l'indennità di fr. 100'000.– avanzata a titolo di torto morale. E questo già solo considerato che nel 2005 il risarcimento per torto morale attorno a fr. 100'000.– era riconosciuto solo in caso di invalidità totale (Hütte/Ducksch/ Guerrero, Genugtuung, 3a ed., VIII/2003-2005). Pur non sottovalutando le conseguenze subite dalla reclamante a dipendenza del preteso errore medico, l'importo di fr. 100'000.- da essa richiesto appare quindi d'acchito manifestamente fuori da ogni ragionevolezza. Neppure le spese legali preprocessuali, quantificate “prudenzialmente” in fr. 20'000.- sono state in alcun modo sostanziate, come peraltro rettamente rilevato dal Pretore. L'unico importo sommariamente sostanziato è il danno per economia domestica, quantificato in fr. 36'816.–. Il fatto di voler limitare la prima parte del procedimento all'accertamento del preteso errore medico non esimeva di certo l'attrice dal sostanziare le proprie pretese, ciò non da ultimo considerato che ha postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio, pretese che, peraltro, sono state puntualmente contestate dalla parte convenuta con la risposta di causa. A un giudizio sommario e puramente aritmetico, è quindi prospettabile, allo stato attuale del procedimento, una soccombenza in capo all'attrice che supera abbondantemente la misura del 50%.\n7. Va ancora rilevato che la reclamante aveva chiesto, in applicazione dell'art. 125 lett. a CPC, di limitare gli accertamenti alla questione relativa all'errore medico, ipotesi questa condivisa dalla parte convenuta, ciò considerato che, a dipendenza dell'esito in punto alla responsabilità medica, la trattazione degli altri punti litigiosi - ovvero del danno e del nesso causale – potrebbe diventare superflua. Il Pretore, con disposizione ordinatoria processuale 28 gennaio 2019, ha in seguito limitato la replica alla “questione della responsabilità medica, ovvero della violazione dell'obbligo di diligenza e dunque delle regole dell'arte medica”, trattandosi di un tema che ambedue le parti hanno voluto preventivamente risolvere. Poiché le parti non si sono ancora compiutamente espresse sul tema del risarcimento, nell'attuale stadio di causa non è ancora possibile formulare una prognosi definitiva in merito alle probabilità di esito favorevole dell'azione risarcitoria. Vero è che l'esistenza dei presupposti del gratuito patrocinio va esaminata tenendo conto della situazione al momento della richiesta sicché, in punto alla domanda di risarcimento i medesimi non parrebbero dati. Tuttavia, avendo il primo giudice limitato la causa all'esame dell'errore medico, la domanda è da accogliere limitatamente a questa prima del procedimento. Una volta esaurita questa fase il primo giudice dovrà poi nuovamente chinarsi sui presupposti del gratuito patrocinio, tenendo conto delle risultanze nel frattempo emerse, per decidere se essi siano verificati anche per il seguito del procedimento.\nIl reclamo merita quindi parziale accoglimento e la decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che l'attrice è posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria limitatamente alla fase del procedimento vertente sulla responsabilità del medico, ritenuto che il primo giudice dovrà poi ancora esprimersi sulla richiesta per la seconda fase del processo.\n8. L'esito del gravame comporta l'accoglimento della domanda di gratuito patrocinio di RE1 in sede di reclamo.\n9. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1) viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 8 febbraio 2019 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione sul gratuito patrocinio 28 gennaio 2019 della Pretura del Distretto di Bellinzona è annullato e riformato come segue:\n“1. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio di RE 1, __________, inclusi i costi di rappresentanza legale ad opera dell'avv. PA 1, __________, è accolta in relazione all'accertamento della responsabilità medica, ovvero della violazione dell'obbligo di diligenza e dunque delle regole dell'arte medica.”\n2. L'istanza 8 febbraio 2019 di RE 1 è accolta ed essa è posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.\n3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino.\n4. Notificazione (unitamente al reclamo 8 febbraio 2019 alla controparte):\n|\n|\n– ; - .\n|\n"}