{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-03-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-12_2019-03-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=128263&nX40_KEY=4921645&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6409f1c644fcd0c7fae36230fe9a3a5d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.03.2019 13.2019.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diniego di gratuito patrocinio. 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Gratuito patrocinio anche per il secondo grado\n\n|\n|\n|\n||||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice: |\nWalser, presidente, |\n||||\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\nsedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.31 (azione di risarcimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 29 ottobre 2018 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 8 febbraio 2019 di RE 1 contro la decisione 28 gennaio 2019 con la quale il Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;\nritenuto\nin fatto: A. RE 1 è stata operata a due riprese, in data 6 e 12 ottobre 2016 dalla dr med. __________ presso __________. Il 5 settembre 2017 la paziente ha notificato CO 1 in applicazione dell'art. 19 cpv. 1 LResp un danno complessivo per errore medico di fr. 158'416.–.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire (inc. n. CM.2018.79), con petizione introdotta il 29 ottobre 2018 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 per il pagamento dell'importo di fr. 158'416.– a titolo di risarcimento danni e torto morale. In via preliminare, giusta l'art. 125 lett. a CPC ha chiesto di limitare il procedimento alla questione della responsabilità medica. Nel contempo l'interessata ha postulato l'ammissione al gratuito patrocinio con l'assistenza legale dell'avv. PA 1.\nLa parte convenuta ha contestato la pretesa con risposta del 14 gennaio 2019.\nC. Con decisione 28 gennaio 2019 il Pretore ha negato il gratuito patrocinio all'attrice, poiché la causa non presentava sufficienti probabilità di successo. Non ha ritenuto verosimile il nesso causale tra il danno allegato e la responsabilità medica imputata al medico chirurgo, quindi alla parte convenuta. Gli importi rivendicati per torto morale e costi di intervento dell'avvocato non indicavano poi le modalità di calcolo.\nD. Con reclamo 8 febbraio 2019 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza legale dell'avv. PA 1. La reclamante postula analogo beneficio in questa sede.\nIl reclamo non è stato notificato alla controparte, che davanti al Pretore ha nondimeno eccepito l'assenza di probabilità di successo della causa in esame.\nConsiderando\nin diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d'impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.\nLa decisione impugnata è giunta all'attrice il 29 gennaio 2019 (estratto tracciamento degli invii 12 febbraio 2019; reclamo, pag. 2 ad C). Il gravame è così tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.\n2. Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\n2.1 Il Pretore non ha reputato verosimile il nesso causale tra il preteso danno patito dall'attrice e la responsabilità medica che chiede sia riconosciuta in capo al medico curante e, per esso, alla parte convenuta. Inoltre non era spiegato come erano stati calcolati gli importi avanzati di fr. 100'000.– per torto morale e fr. 20'000.– per l'intervento dell'avvocato, venendo così meno la probabilità di esito favorevole della causa.\n2.2 La reclamante rimprovera al Pretore di non avere motivato le sue conclusioni, in particolare omettendo di indicare cosa lo aveva indotto a non ritenere verosimile l'esistenza di un nesso causale tra danno e responsabilità del medico, ma anche per quale motivo una persona munita di sufficienti mezzi finanziari non avrebbe dato avvio ad un'analoga causa (reclamo, pag. 5 ad 5). Afferma poi di avere sufficientemente quantificato le sue pretese, il gratuito patrocinio essendo peraltro indipendente dal valore di causa (reclamo, pag. 7 seg. ad 7).\n3. Per l'art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3)."}