che la reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente sicché, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile; che le spese processuali, stabilite in applicazione dell’art. 14 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 CPC); che, manifestamente infondato, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG); per questi motivi pronuncia: 1. Il reclamo 23 dicembre 2019 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr.