che con risposta 3 giugno 2015 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione; che con ordinanza 9 aprile 2018 il Pretore ha ammesso la prova peritale chiesta dalla parte attrice; che la perizia è stata notificata alle parti il 17 settembre 2019; che con istanza 24 settembre 2019 la parte convenuta ha chiesto il completamento e la delucidazione della perizia; che con istanza 17 ottobre 2019 la parte attrice ha anch’essa postulato il completamento e la delucidazione della perizia, chiedendo di addurre nuovi fatti e nuovi documenti;