che con petizione 20 aprile 2015 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 260'000.- oltre accessori quale risarcimento del minor valore del fondo da lui vendutole; che con risposta 3 giugno 2015 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione; che con ordinanza 9 aprile 2018 il Pretore ha ammesso la prova peritale chiesta dalla parte attrice;