{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2020-04-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-103_2020-04-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=130635&nX40_KEY=4921585&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "16f247fc0a32a18f8e9d02cb3a825cb3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 08.04.2020 13.2019.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assunzione di nuove prove e quesiti di delucidazione della perizia. 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OR.2018.50 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 20 aprile 2015 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 23 dicembre 2019 di RE 1;\nritenuto\nin fatto: che con petizione 20 aprile 2015 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 260'000.- oltre accessori quale risarcimento del minor valore del fondo da lui vendutole;\nche con risposta 3 giugno 2015 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione;\nche con ordinanza 9 aprile 2018 il Pretore ha ammesso la prova peritale chiesta dalla parte attrice;\nche la perizia è stata notificata alle parti il 17 settembre 2019;\nche con istanza 24 settembre 2019 la parte convenuta ha chiesto il completamento e la delucidazione della perizia;\nche con istanza 17 ottobre 2019 la parte attrice ha anch’essa postulato il completamento e la delucidazione della perizia, chiedendo di addurre nuovi fatti e nuovi documenti;\nche con decisione 10 dicembre 2019 il Pretore, respinta la richiesta dell’attrice di addurre nuovi fatti e nuove prove, ha ammesso un solo quesito di delucidazione da essa proposto e parte dei quesiti proposti dal convenuto;\nche con reclamo 23 dicembre 2019 RE 1 chiede la riforma della suddetta decisione nel senso di accogliere l’istanza di assunzione di nuovi mezzi di prova e tutti quesiti di delucidazione della perizia da essa proposti;\nche il reclamo non è stato notificato alla controparte;\nconsiderato\nin diritto: che la decisione con cui il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione di nuove prove e deciso in merito ai quesiti per la delucidazione della perizia è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154, 229 e 187 CPC);\nche, in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni;\nche la decisione 10 dicembre 2019 è pervenuta all’attrice l’11 dicembre 2019 sicché il reclamo, spedito il 23 dicembre 2019, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;\nche con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);\nche il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;\nche la reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente sicché, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;\nche le spese processuali, stabilite in applicazione dell’art. 14 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 CPC);\nche, manifestamente infondato, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);\nper questi motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 23 dicembre 2019 di RE 1 è inammissibile.\n2. Le spese processuali di fr. 350.- sono poste a carico della reclamante.\n3. Notificazione (unitamente al reclamo 23 dicembre 2019 alla controparte):\n|\n|\n- ; - .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nPoiché il valore litigioso è di fr. 260'000.- contro la presente decisione è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, con i limiti dell’art. 93 LTF, nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione."}