E con il gravame in esame, proposto giusta l’art. 126 cpv. 2 CPC, la reclamante impugna la decisione con cui il Pretore ha respinto, per i motivi di cui si è detto, la sua istanza di riattivazione della procedura confermando il mantenimento della sospensione. Di modo che, al Pretore non si può imputare di avere ostacolato il corso della giustizia, men che meno di avere ritardato la giustizia in modo ingiustificato e di non avere proceduto negli incombenti di sua competenza. 10. Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv.