, n. 21 ad art. 193). 8.2 Anche se dal punto di vista del creditore le due norme, pur sottostando a condizioni diverse, sono in concorrenza, l’applicabilità dell’art. 193 CC ha da essere esaminata prima rispetto a quella dell’azione revocatoria: la protezione dell’art. 193 CC è in effetti più ampia rispetto a quella degli art. 285 segg. LEF sicché, laddove il creditore dovesse soccombere nella prima, l’azione revocatoria nemmeno entrerebbe più in considerazione (DTF 127 III 5 consid. 2a; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 285; Lorandi, op. cit., pag. 236). Così stando le cose, rilevato che nelle procedure di sequestro del 5 aprile 2017 e del 24 agosto 2017 (consid.