Dal canto suo la revocazione ai sensi dell’art. 285 cpv. 1 LEF ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288. 8.1 L’art. 193 CC tutela il creditore titolare di una pretesa sorta prima dell’atto revocabile giusta gli art. 285 segg. LEF (Staehelin, in: