Gioverà qui ancora rilevare che la costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti (art. 193 cpv. 1 CC). Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale (art. 193 cpv. 2 CC). Dal canto suo la revocazione ai sensi dell’art. 285 cpv.