CO 1 era senz’altro libera di intraprenderle, ma non di esigere che fino ad una loro definizione altre iniziative giudiziarie precedentemente avviate nei confronti di RE 1 venissero accantonate. Tuttavia anche questo argomento non porta a diversa conclusione, ciò considerato il carattere pregiudiziale dell’azione di disconoscimento del debito. 8. Gioverà qui ancora rilevare che la costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti (art. 193 cpv.