Già si è detto del carattere pregiudiziale dell’azione revocatoria. Inoltre, come illustrato sopra, il contesto in cui s’inserisce l’azione di disconoscimento di debito è assimilabile a quello esistente prima dell’annullamento pronunciato il 30 gennaio 2013 in relazione al pignoramento complementare e che aveva motivato appunto la sospensione dell’azione revocatoria. A fronte di una situazione parificabile a quella precedente, non appare ora giustificato decidere diversamente. La censura va quindi respinta. 7.